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Sentenza 65/1970 ECLI:IT:COST:1970:65 Generato dall'IA

Sentenza 65/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 65/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui tale Bellettato

Regesto Legislator

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art. 173 c.p, art. 21 della Costituzione; Sentenza 65/1970 · Corte costituzionale: per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui tale Bellettato

Parole chiave

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art. 173 c.p art. 21 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 173 c.p
era stato denunziato alla procura militare di Torino (art. 173
art. 21 della Costituzione
Osserva l'Avvocatura che l'art. 21 della Costituzione non pone in

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo

comma, del codice Penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre

1968 dal giudice istruttore del tribunale di Rovigo nel procedimento

penale a carico di Traniello Leobaldo Giovanni e Milan Paolo, iscritta

al n. 261 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

Il giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, richiesto dal

p .m. di emettere decreto di archiviazione nei confronti di Leobaldo

Giovanni Traniello e di Paolo Milan, imputati di apologia di delitto

per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui tale Bellettato

era stato denunziato alla procura militare di Torino (art. 173

c.p.m.p.), respingeva l'istanza, disponendo l'ulteriore corso del

procedimento.

Il giudice procedente osservava che nell'articolo "L'obiettore di

coscienza" a firma del Traniello, erano contenute frasi di

apprezzamento della condotta degli obiettori di coscienza, (quale "...

forse, oggi è prematuro abolire l'obblico del servizio militare; ma

per questo è anche preziosa la presenza di coloro che, a costo di

pagare di persona, portano avanti l'idea che un giorno bisognerà farne

a meno se ci si vorrà considerare ancora popoli civili ") che, secondo

una certa interpretazione potevano essere sufficienti ad integrare gli

estremi del reato previsto nell'ultimo comma dell'art. 414 del codice

penale.

Sollevata dal difensore questione di legittimità costituzionale

della norma incriminatrice, per contrasto con l'art. 21, primo comma,

della Costituzione che garantisce il diritto di libera manifestazione

del pensiero, il giudice a quo, ritenendo la questione rilevante e non

manifestamente infondata, rimetteva gli atti del giudizio alla Corte

costituzionale.

Con atto depositato il 18 febbraio 1969 interveniva in giudizio la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della

questione proposta.

Osserva l'Avvocatura che l'art. 21 della Costituzione non pone in

essere un diritto illimitato, tanto vero che la Corte costituzionale ha

riconosciuto che operano in senso limitativo, oltre la tutela del buon

costume, espressamente richiamata, l'esigenza di impedire turbamenti

dell'ordine pubblico, il cui mantenimento costituisce una finalità

immanente nel sistema (sentenze n. 87 del 1966 e 19 del 1962).

In secondo luogo, osserva l'Avvocatura, anche ad aderire alla più

rigorosa interpretazione dell'art. 414, ultimo comma, del codice

penale, l'apologia di delitto si riferisce sempre ad un concreto

determinato avvenimento del passato, onde non può concernere la libera

critica al sistema o alle sue singole norme. Mentre, dunque, la

manifestazione del puro pensiero, scientifico, religioso, politico,

ecc., tutelata dal principio costituzionale invocato, rimane del tutto

estranea alla norma incriminatrice denunciata, questa punisce soltanto

l'elogio del singolo fatto storico vietato penalmente, per la

possibilità dell'evento turbativo dell'ordine pubblico che ne deriva

immancabilmente.

:

La questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente: se

l'art. 414, ultimo comma, del codice penale, colpendo la pubblica

apologia di ogni delitto, non possa, in talune ipotesi, costituire

ingiusto impedimento alla libertà di manifestare il proprio pensiero;

libertà fondamentale garantita a tutti, senza distinzione di modi e di

materia, dall'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Il denunciato contrasto non sussiste, ove dell'art. 414, ultimo

comma, del codice penale si dia corretta interpretazione.

Ogni ordinamento statuale prevede e indica i mezzi per mutare le

leggi penali quando esse appaiono non più rispondenti al comune

sentimento della giustizia. Non solo, quindi, i regimi autoritari, ma

altresì quelli liberali, democratici, popolari hanno sempre preveduto

e prevedono il reato d'apologia del delitto, già contemplato nell'art.

247 del codice penale italiano del 1889.

L'art. 414, ultimo comma, del codice penale non limita in alcun

modo la critica della legislazione o della giurisprudenza, né

l'attività propagandistica di singoli, partiti, movimenti, gruppi,

diretta a promuovere la deletio di qualsiasi norma incriminatrice,

anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto. Né

costituisce reato d'apologia l'affermare che fatti preveduti dalla

legislazione vigente come delitti hanno, o possono avere,

soggettivamente od oggettivamente positivo contenuto morale o sociale:

che l'autore di un reato possa aver agito per motivi di particolare

valore morale o sociale è riconosciuto del resto dall'art. 62 n. 1 del

codice penale.

Diversa dalla critica alla legge, dalla propaganda per il suo

aggiornamento, dal giudizio favorevole sui moventi dell'autore, che

sono tutte lecite manifestazioni di pensiero, è la pubblica apologia

diretta, e idonea, a provocare la violazione delle leggi penali.

Plaudire a fatti che l'ordinamento giuridico punisce come delitto e

glorificarne gli autori è da molti considerata una ipotesi di

istigazione indiretta: certo è attacco contro le basi stesse di ogni

immaginabile ordinamento apologizzare il delitto come mezzo lodevole

per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale. Non

sono concepibili, infatti, libertà e democrazia se non sotto forma di

obbedienza alle leggi che un popolo libero si dà liberamente e può

liberamente mutare.

L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del

codice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e

semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento

concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

Si vuole ricordare, a chiarimento, che la libertà di

manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della

Costituzione, trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon

costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo

costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti

della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità

immanente del sistema (sentenze n. 19 dell'8 marzo 1962, n. 87 del 6

luglio 1966, n. 84 del 2 aprile 1969).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della

Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, con

ordinanza 23 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.