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Ordinanza 42/1970 ECLI:IT:COST:1970:42 Generato dall'IA

Ordinanza 42/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 42/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 42/1970 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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opposizione impedimento processuale procedimento in contumacia diritto di essere sentito procedimento contraddittorio indigenza processuale non provata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma

primo e comma secondo (primo periodo), del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1968 dal pretore di Modena

nel procedimento penale a carico di Scalone Gino, iscritta al n. 258

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

Ritenuto che il pretore di Modena, con ordinanza del 22 ottobre

1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.

510, comma primo e comma secondo (primo periodo) c.p.p. nella parte in

cui subordina lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto

penale alla comparizione dell'opponente, assumendo che tale disciplina

è in contrasto con il diritto di difesa dell'imputato, tutelato

dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione perché esclude che si

possa procedere al giudizio in contumacia nelle forme previste

dall'art. 498 e seguenti c.p.p.;

che nell'ordinanza si profila altresì il contrasto della norma

impugnata con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in quanto

quella norma opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento

tra gli imputati nei cui confronti viene promosso il procedimento

ordinario, che consente il giudizio in contumacia, e quelli nei cui

confronti viene emesso il decreto penale;

Considerato che la prima censura coincide sostanzialmente con

quella già esaminata da questa Corte con le sentenze n. 46 dell'8

marzo 1957 e n. 170 del 12 dicembre 1963, le quali l'hanno dichiarata

non fondata sotto il profilo che la legge, purché ne assicuri lo scopo

e la funzione, può adeguare le modalità di esercizio del diritto di

difesa alle particolari caratteristiche di struttura del singolo

procedimento;

che le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della

medesima censura in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione;

che non sussistono apprezzabili motivi per discostarsi dalla

predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, comma primo e secondo (primo periodo),

del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 24,

comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza

del pretore di Modena del 22 ottobre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.