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Ordinanza 37/1970 ECLI:IT:COST:1970:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 37/1970 · Corte costituzionale: 5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968

Parole chiave

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disposizioni sulla pensione divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero blocco dei salari suddivisione della previdenza professionale sospensione della rendita d'invalidità revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968

dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guidali

Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1968

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12

ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza 29 maggio 1968 il tribunale di Milano

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,

salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 29 luglio

1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato dall'avv. Salvatore

D'Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata venga

dichiarata illegittima.

Considerato che, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, questa

Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a

modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.