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Ordinanza 30/1970 ECLI:IT:COST:1970:30 Generato dall'IA

Ordinanza 30/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 30/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 30/1970 · Corte costituzionale: 234 del registro ordinanze

Parole chiave

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professioni giudiziarie reati contro i doveri d'ufficio e professionali divieto di esercizio della professione divieto di rappresentanza dell'avvocato sanzione disciplinare dell'avvocato violazione dei doveri professionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente

alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso con ordinanza emessa il

12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a

carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del

14 dicembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Recanati propone una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma,

del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica

apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui tale disposizione definisce "grave

infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia";

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti

della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di

fiducia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura

penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n.

932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione

disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza

indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24,

comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.