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Ordinanza 23/1970 ECLI:IT:COST:1970:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse

Regesto Legislator

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Ordinanza 23/1970 · Corte costituzionale: 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse

Parole chiave

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pensione d'invalidità calcolo della rendita di vecchiaia attività lucrativa all'età pensionabile contributi di previdenza impagati diritto alla rendita diritti di previdenza professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20 e

21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse

il 27 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili

vertenti tra Rinaldi Vincenzo, D'Amato Salvatore e Sessa Carlo contro

l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritte ai nn.

320, 321 e 322 del registro ordinanze 1969. e pubblicate nella:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R.

27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, primo

comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il

cumulo fra la retribuzione del lavoratore e la pensione di vecchiaia a

carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa

questione;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti..

Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969,

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a) e b) e dell'art. 20 lett.

a) e b) del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui

dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la

retribuzione, nonché la illegittimità degli artt. 21 e 23 dello

stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di

vecchiaia;

che pertanto le norme impugnate dalle ordinanze di rimessione hanno

cessato di avere efficacia, limitatamente alla pensione di vecchiaia, e

non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della predetta sentenza

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488,

sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe del tribunale di

Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI