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Ordinanza 198/1970 ECLI:IT:COST:1970:198 Generato dall'IA

Ordinanza 198/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 198/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 198/1970 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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diritti della difesa procedimento in contumacia diritto di essere sentito obbligo di comparizione all'udienza indigenza processuale non provata omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di

Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11

marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice

di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al

secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero

violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le

quali si procede con il rito ordinario, nonché l'esercizio del diritto

di difesa personale mediante l'assenza volontaria, per la mancanza

della contestazione dell'accusa e dell'interrogatorio dell'imputato

prima della emissione del decreto di condanna e perché contro

l'opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può

neppure procedersi in contumacia.

Considerato che la questione è stata sostanzialmente già decisa

con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n.

117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 136 del 1970;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né

adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti

decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all'art. 3, primo

comma, e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza

del 17 ottobre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.