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Ordinanza 196/1970 ECLI:IT:COST:1970:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372 e

Regesto Legislator

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Ordinanza 196/1970 · Corte costituzionale: 372 e

Parole chiave

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garanzia procedurale difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento in contumacia rispetto del procedimento precontenzioso indigenza processuale non provata diritti della difesa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 372 e 392

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11

febbraio 1970 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di

Panconi Luciano, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8

aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 febbraio 1970 emessa nel

procedimento penale contro Panconi Luciano, il pretore di Prato ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372 e

392 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, in quanto nel giudizio pretorile non è

previsto il deposito degli atti in cancelleria prima che sia emesso il

decreto di citazione a giudizio, come avviene nella istruzione formale

per i processi di competenza del tribunale;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 16 del 1970 questa Corte ha

ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che trattasi della

medesima questione, per la quale l'ordinanza non prospetta nuovi

profili, né adduce motivi che possano indurre a modificare la

precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 372 e 392 del codice di procedura penale,

sollevata dal pretore di Prato in riferimento allo art. 24, secondo

comma, della Costituzione, con ordinanza dell'11 febbraio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

- VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.