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Ordinanza 186/1970 ECLI:IT:COST:1970:186 Generato dall'IA

Ordinanza 186/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 186/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Regesto Legislator

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Ordinanza 186/1970 · Corte costituzionale: altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Parole chiave

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giurisdizione costituzionale difetto di legittimazione del ministero pubblico competenza legislativa eccezione di incostituzionalità limiti della competenza legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,

primo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 72, primo,

secondo e terzo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento

giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal pretore di

Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Massai Carlo ed

altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1970 dal pretore di S. Agata

Militello nel procedimento penale a carico di Frusteri Calogero,

iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con l'ordinanza 14 novembre 1969 il pretore di

Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, primo comma, del codice di procedura penale relativamente

all'inciso "o il pretore per i reati di sua competenza" e dell'art. 72,

primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario),

in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione;

che con l'ordinanza 22 gennaio 1970 il pretore di S. Agata

Militello ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai

vice - pretori non onorari, e terzo comma dello stesso R.D. 30 gennaio

1941, n. 12, in riferimento agli articoli 104, primo comma, 105 e 106,

primo comma, della Costituzione;

che innanzi a questa Corte è intervenuto nel secondo giudizio, con

atto 28 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni,

possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con sentenza n. 123 del 24 giugno 1970 questa Corte ha

dichiarato non fondata sia la prima questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della

Costituzione, sia la seconda nella parte relativa al terzo comma

dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.

104, primo comma. 105 e 106, primo comma, della Costituzione;

che le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella

sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale relativa all'art. 72, secondo comma,

escluso il riferimento agli uditori ed ai vicepretori non onorari,

dello stesso R.D. n. 12 del 1941, in riferimento agli artt. 104, primo

comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a

modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura

penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento

giudiziario), nonché dell'art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso

R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107,

108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo

comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.