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Ordinanza 182/1970 ECLI:IT:COST:1970:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Misceo Giovanni,

Regesto Legislator

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Ordinanza 182/1970 · Corte costituzionale: tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Misceo Giovanni,

Parole chiave

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zone sfavorite espropriazione parziale sviluppo regionale dezonamento retrocessione di beni espropriati trasferimento degli indici
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di

modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646,29 luglio

1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il

Mezzogiorno", promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1969 dal

tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Misceo Giovanni,

Garofalo Maria ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di

Bari, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma,

della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica

ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n.

634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il

Mezzogiorno";

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza 22 aprile 1970 n. 63;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973,

concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali,

sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in

riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.