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Ordinanza 171/1970 ECLI:IT:COST:1970:171 Generato dall'IA

Ordinanza 171/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 171/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Regesto Legislator

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Ordinanza 171/1970 · Corte costituzionale: 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza udienza fallimentare audizione personale diritto di essere sentito insufficienza del pegno omissione del difensore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi:

l) con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Pistoia

nel procedimento civile vertente tra Ghirardini Renzo, il curatore del

fallimento Ghirardini e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia,

iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;

2) con ordinanza emessa il 21 febbraio 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Bisi Ferdinando, Palenga Alessandro ed

altri, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, emesse

rispettivamente, il 17 gennaio 1970, dal tribunale di Pistoia e dal

pretore di Roma, il 21 febbraio 1970, è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui non prevede

l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in

camera di consiglio;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 12 marzo

1970, il sig. Palenga Alessandro, assistito dall'avv. Vincenzo

Colacino.

Considerato che la disposizione denunziata, nei sensi sopra

prospettati, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da

questa Corte con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;

che pertanto, assorbito ogni altro rilievo, va dichiarato con

ordinanza che la questione stessa è manifestamente destituita di

fondamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con

sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede

l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in

camera di consiglio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.