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Ordinanza 169/1970 ECLI:IT:COST:1970:169 Generato dall'IA

Ordinanza 169/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 169/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei

Regesto Legislator

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Ordinanza 169/1970 · Corte costituzionale: dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei

Parole chiave

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generalità e uniformità dell'imposizione perequazione finanziaria valutazione di congruità tassazione secondo il potere d'apprezzamento regolamentazione finanziaria rettifica dei prezzi trasferimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L.

19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di

imposte di registro, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1970

dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei

Paschi di Siena e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta

al n. 148 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

proposta, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19

agosto 1943, n. 737, il quale prescrive che nelle vendite coatte

promosse in dipendenza di mutui in danaro il valore del bene trasferito

debba determinarsi mediante il comune procedimento fiscale di

accertamento di valore, discostandosi dal principio generale di cui

all'art. 50, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

che la predetta ordinanza è stata a termini di legge notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito, con deduzioni del 24 aprile 1970, il Ministro delle

finanze, col patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la dichiarazione di infondatezza.

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con sentenza n. 59 del 28 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943,

n. 737;

che pertanto tale disposizione ha cessalo di avere efficacia e non

può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi

provvedimenti in materia di imposta di registro, dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 59 del 28 aprile

1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre

1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI