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Ordinanza 166/1970 ECLI:IT:COST:1970:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 101 della Costituzione, art. 107 della Costituzione; Ordinanza 166/1970 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritardo del ministero pubblico pubblicità della procedura eccezione di incostituzionalità impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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art. 101 della Costituzione
penale, in riferimento al citato art. 101 della Costituzione con
art. 107 della Costituzione
argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 107 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

15 marzo 1970 dal pretore di Ozieri nel procedimento penale a carico di

Rampi Ferruccio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10

giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 101 e 107 della

Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 25 marzo

1970, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento al citato art. 101 della Costituzione con

argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 107 della

Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura

penale proposta dal pretore di Ozieri, con ordinanza 15 marzo 1970, in

riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.