Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 156/1970 ECLI:IT:COST:1970:156 Generato dall'IA

Ordinanza 156/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 156/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Torino nel procedimento penale a carico di Nicola Lusso, iscritta al n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 156/1970 · Corte costituzionale: Torino nel procedimento penale a carico di Nicola Lusso, iscritta al n.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto a un difensore corrispondenza con il difensore gratuito patrocinio provvisorio obbligo di comparizione all'udienza scelta del difensore tutela del processo decisionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di

prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per

la pubblica moralità), promossi:

1) con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento penale a carico di Nicola Lusso, iscritta al n.

155 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1969 dal tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Vincenzo Balducci, iscritta al n.

215 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;

3) con ordinanza emessa il 10 dicembre 1969 dal tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Maria Raimondo, iscritta al n. 218

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe

propongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in

cui prevede la facoltatività dell'assistenza tecnica di un difensore,

in riferimento all'art. 24, secondo comma (ordinanza della Corte

d'appello di Torino), e agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione (ordinanze del tribunale di Torino);

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata illegittima

con sentenza di questa Corte n. 76 del 1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 76 del 20

maggio 1970, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria

del difensore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.