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Ordinanza 154/1970 ECLI:IT:COST:1970:154 Generato dall'IA

Ordinanza 154/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 154/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Borghini

Regesto Legislator

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Ordinanza 154/1970 · Corte costituzionale: 1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Borghini

Parole chiave

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esenzione dalla pena immunità parziale chiusura dell'istruzione penale riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali pena con condizionale parziale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile

1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Borghini

Alberto, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che l'ordinanza del tribunale di Pisa propone la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24

e 3 della Costituzione, dell'art. 195 del codice di procedura penale,

nella parte in cui ammette l'impugnazione della parte civile soltanto

contro le disposizioni della sentenza che concernano i suoi interessi

civili, quando vi è stata condanna dell'imputato, e contro la condanna

alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa,

quando l'imputato è stato prosciolto;

che la predetta ordinanza è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parte.

Considerato che, con sentenza n. 1 del 22 gennaio 1970, questa

Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;

che con la stessa decisione la Corte ha dichiarato, in riferimento

all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità

costituzionale del citato art. 195 nella parte in cui pone limiti a che

la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le

disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili;

che per effetto di tale decisione la sentenza resa nel giudizio

penale, fermi restando gli effetti penali, è suscettibile, in ogni sua

statuizione ed ai soli effetti civili, di sindacato da parte della

Cassazione alla stregua della disciplina del relativo procedimento;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 195 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.