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Sentenza 153/1970 ECLI:IT:COST:1970:153 Generato dall'IA

Sentenza 153/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 153/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Sentenza 153/1970 · Corte costituzionale: primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma

primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

23 dicembre 1968 dal comandante del porto di Pesaro nel procedimento

penale a carico di Paolini Arturo, iscritta al n. 24 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 66 del 12 marzo 1969.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del

procedimento penale instaurato a carico di Paolini Arturo - imputato

della contravvenzione prevista e punita dall'art. 1221 del codice della

navigazione - il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo,

del codice di procedura penale nella parte in cui è consentita per le

contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o

con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati

congiuntamente, la possibilità che l'imputato non sia assistito da

difensore.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo

1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d'intervento

depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare,

sostenuto l'irrilevanza della proposta questione in considerazione del

fatto che la pena comminata per il reato contestato non è più quella

originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore - da

lire dodicimila a centoventimila - stabilita dall'art. 3 della legge

12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene

pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l'infondatezza

della questione medesima, posto che l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione non ha inteso sancire l'assoluta indefettibilità e

irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo

tant'è che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali è

assicurata solo la possibilità e non l'obbligo di tutelare le proprie

ragioni con l'assistenza di un difensore.

:

Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato

con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale

penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi

artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come

presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio

ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, della Costituzione che enunciano i principi della

subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei

giudici delle giurisdizioni speciali.

Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza

giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di

Pesaro nell'esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata

dal comandante del porto di Pesaro, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.