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Ordinanza 151/1970 ECLI:IT:COST:1970:151 Generato dall'IA

Ordinanza 151/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 151/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza 151/1970 · Corte costituzionale: esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.

Parole chiave

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contenzioso commerciale operazione di borsa strumenti di difesa commerciale tutela degli interessi commerciali violazione dei trattati libertà del commercio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della

legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio,

esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.

19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti

Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11

febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza pronunziata il 13 novembre 1969 dal

tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor

Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è

stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51

della legge 20 marzio 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle

borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui

contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278

(concernente le tasse sui contratti di borsa).

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272

(ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e

tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278

(tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in

epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.