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Ordinanza 150/1970 ECLI:IT:COST:1970:150 Generato dall'IA

Ordinanza 150/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 150/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

Regesto Legislator

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Ordinanza 150/1970 · Corte costituzionale: 92, primo

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata responsabilità penale elemento soggettivo reato grave di stupefacenti abuso di alcol scemata imputabilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio

1970 dal pretore di Seneghe nel procedimento penale a carico di Diana

Michele e Palmas Giuseppe, iscritta al n. 125 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del

6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza 25 febbraio 1970 del pretore di Seneghe

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, del codice penale (attinente all'ubriachezza volontaria o

colposa), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 33 del 4 marzo 1970, ha dichiarato

infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art.

92, primo comma;

che non sussistono ragioni che inducano la Corte a modificare la

sua precedente e recente decisione, tanto più in quanto non sono stati

addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale

(ubriachezza volontaria o colposa), in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, sollevata con ordinanza 25 febbraio 1970 del

pretore di Seneghe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.