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Ordinanza 149/1970 ECLI:IT:COST:1970:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di

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Ordinanza 149/1970 · Corte costituzionale: per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di

Parole chiave

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preparazione della difesa difesa obbligatoria garanzie procedurali assunzione di prove a titolo cautelare misure cautelari rispetto del procedimento precontenzioso
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di

Torino rispettivamente emesse il 10 luglio 1969 ed il 15 dicembre 1969

nei procedimenti penali a carico di Lanza Fortunato e Pistoia Michele,

iscritte ai nn. 8 e 75 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970 e n. 76

del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze del tribunale di Torino 10 luglio e 15

dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del

difensore, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata,

limitatamente alla mancata previsione dell'assistenza obbligatoria del

difensore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte

denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.