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Ordinanza 147/1970 ECLI:IT:COST:1970:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, Cost. e 30,

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 147/1970 · Corte costituzionale: 136, primo comma, Cost. e 30,

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica pericolo per l'incolumità pubblica libertà di riunione ragione di polizia sicurezza pubblica spazio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 17 della Costituzione
riferimento all'art. 17 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 68

del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno

1931, n. 773, e 666 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio

nel procedimento penale a carico di Tesei Angelo, iscritta al n. 425

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di San

Valentino in Abruzzo nel procedimento penale a carico di Mancini

Antonio ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20

maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui

prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli

spettacoli ed i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in

riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parte.

Considerato che, con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale nella parte in

cui prescrivono che per i trattamenti da tenersi in luoghi aperti al

pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,

occorre la licenza del questore;

che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e

non possono avere applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, Cost. e 30,

terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti l'art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S.,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale,

dichiarati costituzionalmente illegittimi - nei sensi di cui in

motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.