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Ordinanza 137/1970 ECLI:IT:COST:1970:137 Generato dall'IA

Ordinanza 137/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 137/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale contro Rulli Renato e Bizzini Marcella, il pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 137/1970 · Corte costituzionale: procedimento penale contro Rulli Renato e Bizzini Marcella, il pretore

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale rinuncia al dibattimento orale diritto a un difensore ritiro della querela penale rinvio del dibattimento permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

aprile 1969 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a

carico di Rulli Renato e Bizzini Marcella, iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con ordinanza del 15 aprile 1969, emessa nel

procedimento penale contro Rulli Renato e Bizzini Marcella, il pretore

di Civitavecchia ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo che

la facoltà di scelta attribuita al pretore se procedere ad

istruttoria oppur no, prima di emettere il decreto di citazione a

giudizio, si risolverebbe in un potere discrezionale che incide sul

diritto dell'imputato di svolgere attività difensiva nella fase

istruttoria e sulla possibilità, quindi, di ottenere il

proscioglimento senza il dibattimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la identica questione è stata già dichiarata non

fondata con le sentenze di questa Corte n. 33 del 1966 e n. 46 del

1967;

che, nella nuova ordinanza di rimessione, non sono prospettati

profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare le

precedenti decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con

l'ordinanza del 15 aprile 1969 del pretore di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.