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Ordinanza 136/1970 ECLI:IT:COST:1970:136 Generato dall'IA

Ordinanza 136/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 136/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 136/1970 · Corte costituzionale: procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri,

Parole chiave

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procedura penale diritti della difesa procedimento in contumacia diritto di essere sentito permesso di promuovere un procedimento penale estradizione semplificata

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto consentono al
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione in quanto la facoltà di adottare il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506,

507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 7 marzo 1969 dal pretore di Cantù nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri,

di Zappa Emilio ed altro, di Elli Abbondio e di Rocca Bruno, iscritte

ai nn. 383, 384, 385 e 386 del registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Fenaroli Alfredo, iscritta al n. 429

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di

Cantù ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto consentono al

pretore di emettere il decreto penale di condanna senza aver prima

interrogato l'imputato. E, con l'ordinanza del pretore di Torino viene

impugnato l'art. 510 del codice di procedura penale in riferimento

all'art. 3 della Costituzione in quanto la facoltà di adottare il

procedimento per decreto sarebbe rimessa alla mera discrezionalità

del pretore, ed in quanto, inoltre, la circostanza che l'opponente a

decreto penale, che non si presenti al dibattimento e non giustifichi

un legittimo impedimento, non possa essere giudicato in contumacia,

creerebbe un ingiustificato trattamento differenziato rispetto a

coloro che vengono giudicati col procedimento ordinario;

che i vari giudizi vanno riuniti, trattandosi delle stesse

questioni;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che le ordinanze del pretore di Cantù ripropongono

una questione già dichiarata infondata con le sentenze di questa

Corte n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966, mentre con la sentenza n. 136

del 1967 e con l'ordinanza n. 135 del 1970, si è precisato che,

qualora compia atti istruttori anche attraverso la polizia

giudiziaria, il pretore deve procedere alla contestazione del fatto (e

perciò all'interrogatorio dell'imputato);

che anche le questioni proposte dal pretore di Torino in

riferimento all'art. 3 della Costituzione sono state sostanzialmente

risolte con le sentenze n. 46 del 1957, n. 33 del 1966 e n. 117 del

1970;

che le ordinanze di rimessione non prospettano nuovi profili, né

adducono motivi che possano indurre a modificare le precedenti

decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di

procedura penale (giudizio per decreto e poteri del pretore) sollevate

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze

indicate in epigrafe del pretore di Cantù e del pretore di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI