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Ordinanza 135/1970 ECLI:IT:COST:1970:135 Generato dall'IA

Ordinanza 135/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 135/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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la emissione del decreto penale di condanna senza previo interrogatorio

Regesto Legislator

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Ordinanza 135/1970 · Corte costituzionale: la emissione del decreto penale di condanna senza previo interrogatorio

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale diritti della difesa procedimento in contumacia pericolo di tortura rispetto del procedimento precontenzioso diritto di non autoincriminarsi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

gennaio 1969 dal pretore di Tione nel procedimento penale a carico di

Lorenzoni Giancarlo, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16

aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1969, emessa nel

procedimento penale a carico di Lorenzoni Giancarlo, il pretore di

Tione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 506 del codice di procedura penale, in quanto, consentendo

la emissione del decreto penale di condanna senza previo interrogatorio

dell'imputato, anche nel caso in cui siano stati compiuti atti

istruttori, esso violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art.

24, secondo comma, della Costituzione;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza

interpretativa di questa Corte n. 136 del 1967 nel senso che, qualora

il pretore ritenga necessario compiere atti istruttori, non può

prescindere dalla contestazione del fatto (e perciò

dall'interrogatorio dell'imputato);

che per atti istruttori si intendono in generale anche quelli

svolti attraverso la polizia giudiziaria (ordinanza n. 134 del 1970);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, né

adduce motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale sollevata

dal pretore di Tione in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione con ordinanza del 28 gennaio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.