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Ordinanza 134/1970 ECLI:IT:COST:1970:134 Generato dall'IA

Ordinanza 134/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 134/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato

Regesto Legislator

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articolo 398 cod. proc. pen; Ordinanza 134/1970 · Corte costituzionale: emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato

Parole chiave

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interrogatorio formale di testimoni diritto di non autoincriminarsi processo diretto testimonianza della vittima assunzione di prove a titolo cautelare corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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articolo 398 cod. proc. pen
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398,

terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Cavalera Virgilio ed altri, iscritta

al n. 142 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

2) ordinanze emesse il 10 dicembre 1968 e il 30 gennaio 1969 dal

tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico rispettivamente

di Faccin Donato e Riccardo e di Artioli Bruno, iscritte ai nn. 328 e

329 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1969 dal tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Garbini Renzo, iscritta al n. 436 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

4) ordinanza emessa il 19 settembre 1969 dal tribunale di Ferrara

nel procedimento penale a carico di Muzzati Alberto, iscritta al n.

437 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma,

del codice di procedura penale, in quanto consente che il pretore

emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato

o contestare il fatto, violando in tal modo il principio di

eguaglianza ed il diritto di difesa, specialmente nei casi in cui la

polizia giudiziaria abbia proceduto ad atti per i quali è

obbligatoria la nomina di un difensore secondo quanto deciso dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968 (e successivamente

stabilito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che

modifica l'art. 225 del codice di procedura penale);

che i vari giudizi possono essere riuniti trattandosi della

identica questione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con la sentenza n. 46 del 1967 questa Corte ha

già dichiarata non fondata la stessa questione;

che tale statuizione deve esser mantenuta ferma nonostante le

argomentazioni svolte nelle ordinanze in relazione all'ipotesi nella

quale il decreto di citazione sia stato preceduto da atti di polizia

giudiziaria;

che, infatti, ove il pretore abbia svolto tali atti attraverso la

polizia giudiziaria (artt. 231, primo comma, e 398, primo comma) egli

è tenuto ad interrogare l'imputato in forza della dichiarazione di

parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 398 cod. proc.

pen. (sent. n. 33 del 1966), che investe tutti i casi nei quali il

pretore, direttamente o attraverso l'impiego della polizia

giudiziaria, compie atti istruttori (v. anche sent. n. 16 del 1970).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, nei sensi di cui in

motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art.

398, terzo comma, del codice di procedura penale (poteri del pretore

nel procedimento con istruzione sommaria) sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.