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Sentenza 124/1970 ECLI:IT:COST:1970:124 Generato dall'IA

Sentenza 124/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 124/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del

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Sentenza 124/1970 · Corte costituzionale: costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 16 gennaio 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a

carico di Tattini Giovanni, iscritta al n. 57 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del

26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

:

Nel corso di un procedimento a carico di tale Tattini Giovanni,

imputato del reato di cui all'art. 527 del codice penale, il pretore

di Bologna, su istanza della difesa, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice

di procedura penale, limitatamente alla parte in cui fa divieto di

perizia psicologica, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo, premesso che ai sensi dell'art. 133 del codice

penale, per la determinazione discrezionale della pena entro i limiti

edittali, deve tenersi conto dell'intensità del dolo, del grado della

colpa, dei motivi a delinquere e del carattere del reo, rilevava di

non essere in grado di procedere all'effettivo accertamento del

complesso di tali elementi non essendo un esperto di psicologia e

concludeva che sarebbe stato necessario disporre all'uopo un'apposita

perizia, peraltro vietata dall'art. 314, secondo comma, del codice di

procedura penale.

Il pretore di Bologna osservava che la norma impugnata,

chiaramente ispirata a criteri di sospetto verso la scienza

psicologica, viene a porsi in contrasto con il principio

costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del

condannato, in quanto precluderebbe al giudice, almeno in taluni casi,

di poter prescegliere la pena nella misura più idonea a promuovere il

riadattamento sociale del condannato stesso.

Pertanto, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata

l'eccezione sollevata dalla difesa, sospendeva il procedimento in

corso e rimetteva gli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Non vi è stata costituzione di parti in questa sede.

:

In riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione è

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 314,

secondo comma, del codice di procedura penale limitatamente alla parte

che vieta perizie per stabilire "la tendenza a delinquere, il

carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità

psichiche indipendenti da cause patologiche".

Il pretore ritiene che la norma contrasti con la funzione

emendatrice della pena: infatti non consentendo la perizia psicologica

impedirebbe di cogliere appieno il carattere e la personalità

dell'imputato e di adattarvi la sanzione punitiva ai fini del suo

ricupero sociale.

La questione è infondata. È vero che le indagini sui motivi a

delinquere e sul carattere del reo sono imposte al giudice dall'art.

133 del codice penale, perché possa commisurarsi opportunamente la

pena o determinarne la specie quando la legge consente l'alternativa.

Sotto questo aspetto potrebbe vedersi un'incongruenza tra la norma

impugnata, che esclude la perizia psicologica, e il citato art. 133

che esige, invece, un qualche esame della psiche dell'imputato; ma

l'incongruenza fra le due norme di legge ordinaria, se c'è, non

assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Infatti il legislatore, richiedendo l'indagine del giudice sul

carattere dell'imputato, è a posto col precetto costituzionale che

pone tra le finalità della pena la rieducazione del condannato, ma

non ha fiducia nella perizia psicologica (articolo 314 denunciato) e

perciò nega l'approfondimento di quell'indagine oltre i limiti

raggiungibili dalla cultura e dall'esperienza del giudice.

Verosimilmente lo domina il pensiero che lo studio della personalità

dell'imputato possa venir compiuto solo da chi abbia presente anche il

carattere afflittivo e intimidatorio della pena, con cui la finalità

di rieducazione deve essere contemperata (Corte costituzionale,

sentenze n. 12 del 1966 e n. 48 del 1962).

Non si esclude che la diffidenza verso la perizia psicologica sia

discutibile di fronte allo sviluppo degli studi moderni sulla psiche

ed è auspicabile che la norma sia aggiornata; anche sotto questo

aspetto, peraltro, il problema non è di legittimità costituzionale,

ma di discrezionalità legislativa, poiché importa un giudizio di

merito sull'utilizzabilità processuale di una scienza; onde l'esame

della Corte non potrebbe spingersi così a fondo come si vorrebbe

nell'ordinanza di rinvio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dal pretore di Bologna con ordinanza del 16 gennaio 1969,

limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire

"la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità

dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause

patologiche".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.