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Ordinanza 101/1970 ECLI:IT:COST:1970:101 Generato dall'IA

Ordinanza 101/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 101/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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settembre 1968, n. 24362, dell'Amministrazione provinciale di Genova in

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Ordinanza 101/1970 · Corte costituzionale: settembre 1968, n. 24362, dell'Amministrazione provinciale di Genova in

Parole chiave

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regolamentazione della caccia legislazione alimentare legislazione veterinaria divieto legale divieto di accedere a un dato territorio politica in materia di acque

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
che si versasse nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 134
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sul conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19

settembre 1968, n. 24362, dell'Amministrazione provinciale di Genova in

materia di pesca nelle acque interne, sollevato dal pretore di Chiavari

con ordinanza emessa il 3 maggio 1969 sulle denuncie a carico di

Tarasco Ezio, Salimbeni Alessandro e Melchioni Giovanni ed iscritta al

n. 3 del registro ricorsi 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che il presidente della provincia di Genova il 19

settembre 1968, in virtù dei poteri accordatigli dall'art. 49 del

D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in base all'art. 15,

lett. b, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, disponeva alcuni divieti di pesca in

alcune acque interne;

che, intervenuta la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla

depenalizzazione di alcune infrazioni, il pretore di Chiavari,

provvedendo in merito ad alcune denuncie trasmessegli per violazione

del divieto predetto, rinviava gli atti alla provincia sostenendo che

il provvedimento provinciale non poteva non comprendersi fra quei

regolamenti la cui violazione per l'art. 1 lett. d della legge predetta

più non costituisce reato;

che la provincia, seguendo un parere del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, riteneva di andare in contrario

avviso e con nota 3 aprile 1969 restituiva gli atti al pretore;

che in conseguenza di ciò il pretore il 3 maggio 1969 proponeva a

questa Corte istanza di risoluzione del conflitto insorto, ritenendo

che si versasse nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 134

della Costituzione;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che la provincia non è organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la

disposizione dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87;

che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti alla

ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal pretore di Chiavari con il provvedimento indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.