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Ordinanza 95/1969 ECLI:IT:COST:1969:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 95/1969 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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contratti collettivi di lavoro ordinanza di necessità incostituzionale monopolio degli spazzacamini costituzionalità contratto nominato ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui

rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di

lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle

industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso con

ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Caminonni Giuseppe, iscritta al n. 264

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Presidente;

Ritenuto che con ordinanza 9 ottobre 1968, pronunciata nel corso

del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe, il pretore di

Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes

l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del

contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per

gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini

della provincia di Macerata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale nessuno si è

costituito;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con

sentenza n. 33 del 27 febbraio 1969, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata

impugnata anche da altro giudice;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136, Cost.);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 10 ottobre

1959 (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle

industrie edilizia e affini della provincia di Macerata) promossa, con

ordinanza 9 ottobre 1968 del pretore di Recanati, in riferimento agli

artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.