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Ordinanza 94/1969 ECLI:IT:COST:1969:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 94/1969 · Corte costituzionale: comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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istruzione giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico controinterrogatorio del ministero pubblico accesso dei giornalisti agli atti diritti di accesso privilegiati pubblicità della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
evidenza della prova, in relazione all'art. 25 della Costituzione;
art. 136 della Costituzione
dell'art. 136 della Costituzione e non può quindi trovare applicazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

29 novembre 1968 dalla Corte di assise di appello di Napoli nel

procedimento penale a carico di Palatano Giovanni, iscritta al n. 15

del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

Ritenuto che l'ordinanza è stata ritualmente notificata alla parte

privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai

Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di

procedura penale relativo alla valutazione del pubblico ministero sulla

evidenza della prova, in relazione all'art. 25 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 21-28 novembre 1968,

n. 117, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

389, terzo comma, del Codice di procedura penale, nei limiti in cui

esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione

compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante, la questione

sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata

perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia a norma

dell'art. 136 della Costituzione e non può quindi trovare applicazione

dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa

della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 39 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura

penale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la

restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.