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Ordinanza 91/1969 ECLI:IT:COST:1969:91 Generato dall'IA

Ordinanza 91/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 91/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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Ordinanza 91/1969 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (norme sul

trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti

dalle imprese di panificazione), promosso con ordinanza emessa il 9

marzo 1967 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile

vertente tra Benso Margherita e Del Tito Alfredo, iscritta al n. 225

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Del Tito Alfredo;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avvocato Luciano Ventura, per Del Tito, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuta l'opportunità, ai fini della decisione del giudizio, di

prendere visione dei seguenti documenti: elenco e copia dei contratti

collettivi provinciali integrativi del "Contratto collettivo nazionale

di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di

panificazione".

Ritenuta altresì l'opportunità di acquisire i seguenti dati: se

risulta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi

uffici periferici che le norme di cui al precitato "Contratto

collettivo nazionale di lavoro" hanno trovato applicazione nei

contratti individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende di decidere sulla questione di legittimità

costituzionale, che resta salva e impregiudicata;

ordina che i documenti e i dati; sopra indicati siano trasmessi a

questa Corte, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI.