Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 90/1969 ECLI:IT:COST:1969:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

fattispecie del procedimento previsto dall'art. 98 del regio decreto 30

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 90/1969 · Corte costituzionale: 98 del regio decreto 30

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo rimborso dell'imposta preventiva priorità del credito fiscale credito di restituzione statale azione creditoria canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
98 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull'imposta di registro), promosso

con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto, Foresti Arturo e

Sergio e la Società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 29 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione avverso un

ordine di pagamento ottenuto dalla Termotecnica Orobica ai sensi

dell'art.98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei confronti

del Luchsinger e dei Foresti per conseguire il rimborso di imposta di

registro corrisposta su fatture relative a rapporti intercorsi fra le

parti, il pretore propose questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 98 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che l'ordinanza è stata notificata e comunicata come per

legge;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto dichiararsi

la non fondatezza della questione proposta, ma preliminarmente

rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame del requisito della

rilevanza della questione stessa; e, nella memoria successivamente;

presentata, ha insistito in tali conclusioni.

Considerato che l'ordinanza del pretore di Bergamo non ha espresso

alcun giudizio sulla rilevanza nella causa della questione di

legittimità in essa prospettata;

che a tal uopo era necessario accertare l'applicabilità alla

fattispecie del procedimento previsto dall'art. 98 del regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3269, versandosi in una controversia riguardante non

un responsabile d'imposta, ma un coobbligato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI.