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Sentenza 76/1969 ECLI:IT:COST:1969:76 Generato dall'IA

Sentenza 76/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 76/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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spedalità per le malattie più costose che colpiscano la sua famiglia,

Regesto Legislator

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art. 38 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Sentenza 76/1969 · Corte costituzionale: spedalità per le malattie più costose che colpiscano la sua famiglia,

Parole chiave

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regime di copertura indennità giornaliera di malattia copertura della fisioterapia partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera affezione nell'assicurazione militare assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 38 della Costituzione
Perciò contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione, che
art. 36 della Costituzione
riposa nell'art. 36 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1939, tuttora

in vigore ex art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23

novembre 1944, n. 369, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1967

dal tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra Tisot

Antonio e l'I.N.A.M., iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2

settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Tisot Antonio e dell'I.N.A.M. e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi gli avvocati Ugo Novelli e Agostino Perale, per il Tisot,

l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'I.N.A.M., ed il sostituto Avvocato

generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

:

1. - Nel corso d'un giudizio civile, proposto dal signor Antonio

Tisot nei confronti dell'I.N.A.M., il tribunale di Belluno, con

ordinanza 15 giugno 1967, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del contratto collettivo

nazionale 23 dicembre 1939, tuttora in vigore ex art. 43 del decreto

legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. La norma non

consente ai familiari degli impiegati dell'industria il ricovero a

spese dell'I.N.A.M., per malattie nervose o mentali e ad andamento

cronico. Perciò contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione, che

vuole l'assicurazione, da parte di organi e istituti predisposti o

integrati dallo Stato, di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso

di malattia e non può non riferirsi ai familiari del prestatore

d'opera: se restassero a carico del lavoratore proprio le spese di

spedalità per le malattie più costose che colpiscano la sua famiglia,

verrebbe meno quella garanzia d'un'esistenza "libera e dignitosa" che

riposa nell'art. 36 della Costituzione.

La difesa del Tisot, nelle deduzioni depositate il 9 settembre

1967, sostiene innanzi tutto la proponibilità della questione (il

contratto collettivo 23 dicembre 1939 ha forza di legge in virtù

dell'art. 7 legge Il gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., o

del citato art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 1944, n.

369, che mantiene in vita i contratti collettivi resi obbligatori erga

omnes dalla legge 3 aprile 1926, n. 563); afferma tuttavia che il

contratto impugnato (art. 6, comma secondo) non sarebbe applicabile al

caso di specie (e che perciò la Corte potrebbe emanare una sentenza

interpretativa di rigetto) poiché i limiti e le modalità relative

alla assistenza dei familiari dovevano ricavarsi (secondo la legge

istitutiva dell'I.N.A.M. del 1943) non dai contratti collettivi

preesistenti, come quello denunciato, ma dai contratti futuri (che

mancano); conclude infine chiedendo che, se non si accetta questa

interpretazione, l'art. 6 sia dichiarato illegittimo per i motivi

espressi nell'ordinanza di rinvio: che l'art. 38 della Costituzione

garantisca anche l'assistenza ai familiari del lavoratore, sarebbe

provato perfino dalla precedente, citata legge istitutiva

dell'I.N.A.M., che soccorre anche costoro.

2. - L'I.N.A.M., nelle deduzioni presentate il 1 agosto 1967,

premette che un antico contratto collettivo, qualora gli si riconosca

forza di legge, resta sempre un contratto: impegni o rinuncie, che

contenga, potranno rivelarsi contrastanti con la Costituzione, emanata

successivamente, e perciò inefficaci; ma non si potrà dichiarare

l'incostituzionalità dell'accordo solo perché una parte avrebbe ora

maggiori diritti di quanto esso le attribuiva: se questi maggiori

diritti derivassero da una legge ordinaria o dalla Costituzione,

avrebbero efficacia automatica senza bisogno d'una dichiarazione di

incostituzionalità del contratto.

Comunque, secondo la difesa dell'I.N.A.M., né la legislazione

ordinaria, né l'art. 38 della Costituzione estendono le misure

assistenziali alle malattie mentali o croniche. La norma costituzionale

enuncia solo un principio che dovrà realizzarsi con leggi future, un

ideale che non ha trovato finora piena attuazione. L'assistenza

malattie ha incontrato e incontra ancora limiti che sono direttamente

connessi con la misura dei contributi corrisposti dai datori di lavoro:

limiti che inoltre hanno una propria giustificazione per le malattie

mentali, dato che queste, a differenza delle altre, non costituiscono

un semplice episodio della vita del lavoratore e non consentono le

normali forme d'assistenza, per così dire, "di massa"; tanto che in

tutta la nostra tradizione legislativa esse hanno sempre avuto un

capitolo a parte. La norma, che s'è adeguata a questa realtà, non

violerebbe perciò la Costituzione.

3. - Nell'atto d'intervento del Presidente del Consiglio,

depositato il 21 settembre 1967, l'Avvocatura dello Stato argomenta in

modo analogo alla difesa dell'I.N.A.M.

4. - Le parti hanno presentato memorie: quella della Avvocatura

dello Stato richiama la sentenza 1963 n. 1 della Corte costituzionale,

che ha negato forza di legge alle norme corporative.

5. - Nella discussione orale si sono riassunte e chiarite le difese

scritte.

:

È stato denunciato, per contrasto con l'art. 38 della

Costituzione, l'art. 6, comma secondo, del contratto collettivo

nazionale 23 dicembre 1939, tuttora vigente ex art. 43 del decreto

legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

La questione è inammissibile, come risulta anche dalla precedente

sentenza 1963 n. 1 della Corte costituzionale.

Notoriamente i contratti collettivi, come gli altri atti normativi

previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla legge in generale, non

ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto che non

potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei regolamenti

(art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale). Caduto questo

sistema, il decreto legislativo luogotenenziale 1944 n. 369 (art. 43)

non dette forza di legge alle norme corporative, ma si limitò a

mantenere inalterata la loro originaria efficacia: non "legificò" tali

norme, ma riconobbe agli atti che le avevano poste la permanenza

dell'antico vigore. Non a caso nuovi contratti collettivi possono

"modificarle" con effetto per gli iscritti alle associazioni che li

stipulino: ciò proprio in virtù dello stesso decreto legislativo

luogotenenziale 1944, n. 369, che verosimilmente non lo avrebbe

consentito se avesse inteso attribuire forza di legge all'insieme delle

norme corporative mantenute in efficienza; rispetto alle quali pertanto

non si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione, sollevata, con ordinanza 15

giugno 1967 del tribunale di Belluno in riferimento all'art. 38 della

Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1939 in vigore

ex art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.

369.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE