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Ordinanza 67/1969 ECLI:IT:COST:1969:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 nella parte in

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 67/1969 · Corte costituzionale: 422 nella parte in

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico diritti della difesa perseguimento penale per diffamazione omissione del ministero pubblico indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
(art. 136 della Costituzione; art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a

carico di Pavani Pasquino, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del

28 settembre 1968.

Udita nella Camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale pendente davanti

al tribunale di Ferrara, a carico di Pasquino Pavani, il tribunale,

rilevato che la persona offesa dal reato, ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della

Costituzione, nella parte in cui estende la sanatoria della nullità

prevista dall'art. 412 in relazione all'art. 408 dello stesso Codice,

anche alla mancata citazione della persona offesa dal reato;

che davanti alla Corte non si è costituita nessuna parte e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 132 del 1968 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 nella parte in

cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in

relazione al precedente art. 408, anche nei confronti dell'offeso dal

reato;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato

di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima

(art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge n. 87 del 1953

e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte

in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in

relazione al precedente art. 408 dello stesso Codice, anche nei

confronti dell'offeso dal reato, questione promossa con ordinanza del

12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.