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Ordinanza 66/1969 ECLI:IT:COST:1969:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 66/1969 · Corte costituzionale: 304 del

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritti della difesa procedimento in contumacia diritto a un'inchiesta effettiva mancata comparizione all'udienza interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno

1968 dal tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale a carico

di Seddone Graziano, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28

settembre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Enzo Capalozza;

Ritenuto che nel procedimento penale, istruito con il rito

sommario, a carico di Seddone Graziano, il tribunale di Tempio

Pausania, in sede dibattimentale, ebbe a ritenere non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, per quanto concerne gli atti, cui la difesa ha diritto di

intervenire, compiuti prima che la persona indiziata abbia assunto la

qualifica di imputato;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 115 del 28 novembre

1968 ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la sollevata

questione di legittimità costituzionale;

che si tratta ora, come allora, di atti compiuti nel corso di una

istruttoria sommaria, alla quale sono, bensì, riferibili le garanzie

difensive degli artt. 304 e seguenti del Codice di procedura penale, ma

queste sono applicabili anche prima dell'assunzione della qualifica di

imputato, e ciò a mente dell'art. 390 dello stesso Codice;

che nell'ordinanza di rimessione la questione non è stata

prospettata sotto profili nuovi o diversi, e comunque tali da indurre

la Corte a mutare il suo convincimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.