Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 59/1969 ECLI:IT:COST:1969:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 59/1969 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

Generato dall'IA
contributo straordinario di un coniuge responsabilità dei coniugi protezione dell'unione coniugale regime dei beni fra i coniugi adulterio caso di rigore coniugale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo e

secondo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28

maggio 1968 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a

carico di Buratti Giulia e Falavigna Carlo Alberto, iscritta al n. 138

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con l'ordinanza del tribunale di Busto Arsizio è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e

del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che con sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 questa

Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei detti due

commi del suindicato articolo 559, i quali, pertanto, hanno cessato di

avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione

della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (28

dicembre 1968);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale promossa

con ordinanza 28 maggio 1968 del tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.