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Sentenza 43/1969 ECLI:IT:COST:1969:43 Generato dall'IA

Sentenza 43/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 43/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l'accertamento di

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Sentenza 43/1969 · Corte costituzionale: Eros Oldrini avverso l'accertamento di

Parole chiave

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confronto dei redditi computo dei contributi computo del reddito riscossione di tasse deduzione per affitto nelle prestazioni complementari esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90

del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. I

della legge 27 maggio 1959, n. 357, che ha modificato l'articolo 90

del predetto testo unico, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno

1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como sul ricorso

di Oldrini Eros contro l'Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n.

149 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle

finanze.

:

La Commissione distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione

di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l'accertamento di

ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza

23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose

questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del

T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959,

n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva

lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme

legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le

addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14

settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15

aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre

1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu

rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate,

appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della

Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e

che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della

progressività e della capacità contributiva.

L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito

natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i

tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve

essere confermato.

Esso infatti è coerente all'esame delle norme della legge

denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento

di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la

competenza dell'autorità giudiziaria per quanto attiene

all'accertamento del debito d'imposta, cosicché il contribuente

godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale

fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.

Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali

soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,

n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta

dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23

giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.