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Sentenza 42/1969 ECLI:IT:COST:1969:42 Generato dall'IA

Sentenza 42/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 42/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione; Sentenza 42/1969 · Corte costituzionale: con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi ordinamento dei contributi causali arretrati di contributi imputazione dei contributi restituzione dei sussidi statali contributo sostitutivo

Disposizioni normative citate

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art. 53 della Costituzione
contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promosso

con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle

imposte di Milano sul ricorso della società Impresa Modelli contro

l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta al n. 128 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 190 del 29 luglio 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

:

In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n.

1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società

Impresa Mondelli richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il

rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni

1960 e 1962.

La Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di

Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23

settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione

degli importi pagati.

A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza

dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30,

comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio

delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al

momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non

poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di

illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in

contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe

il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il

profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si

troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti

puntuali nei pagamenti.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967.

Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27

luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si

costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano

entrambi per la infondatezza della sollevata questione.

:

Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi

all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i

tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha

affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed

indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la

disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di

tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del

contribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto

all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, è affidata

alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non

hanno natura giurisdizionale.

Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a

sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a

sollevare questioni di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata

dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di

Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.