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Ordinanza 30/1969 ECLI:IT:COST:1969:30 Generato dall'IA

Ordinanza 30/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 30/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti

Regesto Legislator

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art. 38 della Costituzione, art. 136 Cost; Ordinanza 30/1969 · Corte costituzionale: disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato pensione alimentare d'indigenza prestazioni d'invalidità professionale indennità parentale assicurazione dipendenza suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 38 della Costituzione
impugnata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, da altro
art. 136 Cost
avere efficacia (art. 136 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6,

del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con

ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel

procedimento civile vertente tra Iantorno Vittorio e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio

decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma, che

esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro

che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di

essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del

Codice civile", contrasta con i citati precetti costituzionali i quali

esigono che la forma assicurativa previdenziale contro la

disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti

i lavoratori e quindi anche a quelli potenzialmente assistibili da chi

sia obbligato per legge agli alimenti verso il lavoratore dipendente;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma suddetta che era stata

impugnata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, da altro

giudice;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto-legge 4 ottobre

1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della

previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6

aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.