Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 20/1969 ECLI:IT:COST:1969:20 Generato dall'IA

Ordinanza 20/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 20/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ottobre 1967 dal pretore di Ortona nel procedimento penale a carico di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 20/1969 · Corte costituzionale: ottobre 1967 dal pretore di Ortona nel procedimento penale a carico di

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate altri capi d'accusa altri reati correità reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e

terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5

ottobre 1967 dal pretore di Ortona nel procedimento penale a carico di

Onorfy Carlo, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24

febbraio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto che con l'ordinanza 5 ottobre 1967 il pretore di Ortona ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,

secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale

è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 9 dell'8 febbraio 1966, sulla base di un'interpretazione

del predetto art. 81 conforme alla giurisprudenza della Corte di

cassazione anche successivamente ribadita;

che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché ci si

discosti dalla predetta decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, commi secondo e terzo, del Codice penale,

proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza

5 ottobre 1967 del pretore di Ortona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.