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Ordinanza 165/1969 ECLI:IT:COST:1969:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata

Regesto Legislator

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art. 29 della Costituzione; Ordinanza 165/1969 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata

Parole chiave

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attribuzione dell'autorità parentale genitore non coniugato figlio minorenne uguaglianza delle parti figli nati da differenti unioni sindrome da alienazione genitoriale

Disposizioni normative citate

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art. 29 della Costituzione
parità dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, ritenendo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile

1969 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Laganà

Placido, iscritta al n. 235 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 24 aprile 1969,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 574,

primo comma, del Codice penale nella parte in cui limita la

responsabilità penale per il reato di sottrazione di minorenni alla

sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore

esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 316 del Codice civile,

cioè di regola del padre, per assunto contrasto con il principio di

parità dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, ritenendo

operante la lamentata limitazione anche nel caso in cui il padre

sottragga il minore affidato temporaneamente alla madre a norma

dell'art. 708 del Codice di procedura civile, in pendenza del

procedimento di separazione personale dei coniugi;

Considerato che il prospettato contrasto della norma denunciata con

l'invocato principio costituzionale è già stato escluso con la

sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 di questa Corte, e che tale decisione

è stata confermata con l'ordinanza n. 130 del 1 luglio 1969, che ha

dichiarato la questione manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata

in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa

dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.