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Ordinanza 164/1969 ECLI:IT:COST:1969:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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finanziaria dello Stato, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1969

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 164/1969 · Corte costituzionale: 178 del Registro ordinanze 1969

Parole chiave

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regimi di franchigia dai dazi all'importazione ripristino dei dazi doganali obbligo di pagare il dazio regolamentazione doganale tassa di compensazione classificazione doganale

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
relazione all'art. 23 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel CODGIUD di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale

sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto

compensativo sulle importazioni), promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile

vertente tra la ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1969

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11

giugno 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza pronunziata l'11 dicembre 1968 dalla

Corte d'appello di Napoli, nel procedimento civile vertente fra la

ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione finanziaria dello

Stato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione

dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed

istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), in

relazione all'art. 23 della Costituzione.

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 126 del 1 luglio 1969;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art.

23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.