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Ordinanza 163/1969 ECLI:IT:COST:1969:163 Generato dall'IA

Ordinanza 163/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 163/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle

Regesto Legislator

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Ordinanza 163/1969 · Corte costituzionale: 3, 36 e 37 della Costituzione dalle

Parole chiave

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disposizioni sulla pensione trattamento economico, previdenza sociale suddivisione della previdenza professionale parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile aliquota della rendita d'invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti' di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n.

1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218

(determinazione dell'ammontare della pensione annuale

nell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia), promossi

con tre ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Gollo Ines,

Prina Angela, Righini Bice e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritte ai nn. 117, 118 e 119 del Registro ordinanze 1969 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23

aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 25

gennaio 1969, il giudice istruttore presso il tribunale di Genova ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

(rectius: art. 2 sub 12) della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto

dispone un trattamento pensionistico differente fra uomo e donna in

violazione degli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione;

che nel presente CODGIUD si è costituita Righini Bice;

Considerato che con sentenza n. 137 del 1 luglio 1969, questa Corte

ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,

convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e modificato dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt.

3 e 37, primo comma, della Costituzione;

che la questione è stata proposta sotto lo stesso profilo, e non è

stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la

precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle

suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.