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Ordinanza 162/1969 ECLI:IT:COST:1969:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Stato, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione; Ordinanza 162/1969 · Corte costituzionale: Stato, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Parole chiave

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successione fiscale sottrazione di un contributo imposizione della famiglia deducibilità dei contributi di mantenimento accoglimento parziale del contribuente imposta sulle successioni e sulle donazioni

Disposizioni normative citate

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art. 53 della Costituzione
successioni) per violazione dell'art. 53 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e

secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria

sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968

dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Beltracchini Paola e Lodovico e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

Ritenuto che con l'ordinanza sopraindicata è stata proposta la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo

comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle

successioni) per violazione dell'art. 53 della Costituzione;

che nel CODGIUD si è costituita soltanto l'Amministrazione delle

finanze, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, con sentenza n. 109 del 26 giugno 1967, questa

Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale del primo, secondo e terzo comma del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione;

che la questione è stata riproposta sotto il medesimo profilo e non

è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la

precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) sollevata

con ordinanza 25 gennaio 1968 dal tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.