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Ordinanza 138/1969 ECLI:IT:COST:1969:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 45 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 138/1969 · Corte costituzionale: n. 45 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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parità tra donne e uomini discriminazione sessuale diritto di voto delle donne protezione delle minoranze parzialità del giudice lavoro delle donne
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 25 e

26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi

d'assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324,5 maggio

1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, promosso con ordinanza

emessa il 26 febbraio 1968 dalla Corte d'assise di appello di Milano

nel procedimento penale a carico di Marchesetti Vincenzo, iscritta al

n. 45 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di

assise di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale delle predette disposizioni, che limitano la

partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei

giudici popolari, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della

Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza del 29 settembre 1958, n. 56; che

l'ordinanza della Corte di assise di appello di Milano, muovendo dalle

argomentazioni svolte nella motivazione di detta sentenza, prospetta

peraltro un argomento nuovo con riferimento alla sopravvenuta legge 9

febbraio 1963, n. 66, la quale, ammettendo le donne a tutte le cariche,

professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza

limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, e con ciò

stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza

numerica nella formazione dei collegi giudicanti, determinerebbe "un

palese contrasto" tra quel che può legittimamente verificarsi in

quest'ultima ipotesi e quel che invece le disposizioni denunciate,

derogando ingiustificatamente al principio di eguaglianza, impediscono

per quanto riguarda i giudici popolari;

che, stando ai termini di siffatta impostazione, si rende

pregiudizialmente necessario accertare se la menzionata legge n. 66

del 1963 non abbia abrogato le disposizioni denunciate nell'ordinanza e

che tale accertamento, tanto più trattandosi di successione

cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza,

di competenza del giudice a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di

appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.