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Ordinanza 131/1969 ECLI:IT:COST:1969:131 Generato dall'IA

Ordinanza 131/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 131/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dipendenti, prospettandone il contrasto col principio di eguaglianza di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 4 della Costituzione; Ordinanza 131/1969 · Corte costituzionale: dipendenti, prospettandone il contrasto col principio di eguaglianza di

Parole chiave

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conservazione del posto di lavoro protezione dalla disdetta diritto al lavoro distacco di lavoratori parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
cui all'art. 3 della Costituzione, e con la garanzia del diritto al
art. 4 della Costituzione
lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui

licenziamenti individuali, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio

1969 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di

Donato Francesco e Guaglione Raffaele, iscritta al n. 77 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 11 gennaio 1969,

ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita

l'applicabilità della garanzia della stabilità del posto di lavoro a

favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con più di 35

dipendenti, prospettandone il contrasto col principio di eguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione, e con la garanzia del diritto al

lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2 aprile 1969;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966,

n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, sollevata con

l'ordinanza del pretore di Napoli dell'11 gennaio 1969 in riferimento

agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.