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Ordinanza 122/1969 ECLI:IT:COST:1969:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo

Regesto Legislator

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art. 29 della Costituzione; Ordinanza 122/1969 · Corte costituzionale: quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo

Parole chiave

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vita separata comunione familiare effettiva ripartizione della rendita per coniugi coniuge superstite protezione dell'unione coniugale turbazione della relazione coniugale

Disposizioni normative citate

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art. 29 della Costituzione
contrasto con l'art. 29 della Costituzione, limitatamente ai casi in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre

1968 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Abbate

Rosalia e Girani Pinangelo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del

26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale "dell'art. 559 del Codice penale, per

contrasto con l'art. 29 della Costituzione, limitatamente ai casi in

cui la norma impugnata rende possibile la punizione della moglie

adultera legalmente separata";

che nessuna delle parti si è costituita innanzi a questa Corte;

Considerato che, come risulta dal dispositivo dell'ordinanza

innanzi riportato o dal reato contestato ai coimputati nel processo a

quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo

comma dell'art. 559 del Codice penale;

che con sentenza n. 126 del 1968 questa Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559, comma primo, del Codice penale, sollevata

dal pretore di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.