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Ordinanza 121/1969 ECLI:IT:COST:1969:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 121/1969 · Corte costituzionale: con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di

Parole chiave

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lavoro notturno autorizzazione al lavoro domenicale diritto al lavoro divieto di lavoro lavoro sottoposto ad autorizzazione direttiva sull'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
all'art. 41 della Costituzione (limiti alla libertà di iniziativa
art. 3 della Costituzione
economica privata), sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 marzo

1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, promosso

con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di

Gotto nel procedimento penale a carico di Cucinotta Nunzio, iscritta al

n. 137 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza.

Ritenuto che il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto,

in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, in

quanto opererebbe un'ingiustificata discriminazione vietando il lavoro

notturno solo ai fornai, e, tra costoro, esclusivamente a quelli che

svolgono "attività lavorativa per pane e pasticcerie";

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21,

ha dichiarato l'infondatezza della questione sussistendo motivi

igienico-sanitari che giustificano la normativa, sia in riferimento

all'art. 41 della Costituzione (limiti alla libertà di iniziativa

economica privata), sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione

(diversità di disciplina per situazioni diverse);

che non sono stati addotti profili da riconsiderare né vi sono

ragioni che inducano la Corte a mutare indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.