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Ordinanza 114/1969 ECLI:IT:COST:1969:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto

Regesto Legislator

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Ordinanza 114/1969 · Corte costituzionale: successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 20 giugno 1969, depositato in cancelleria il 25

successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto

di attribuzione tra lo Stato e la Regione sarda, sorto a seguito del

decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1969, n.

4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico Ente

ospedaliero, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino,

Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;

Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1969 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro

Gasparri, per la Regione sarda.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in

relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3

aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla

costituzione in un unico Ente ospedaliero regionale, con sede in

Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei,

Sorgono, Albia e La Maddalena;

che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via incidentale a

questa Corte di sospendere l'esecuzione del decreto predetto;

che con la memoria depositata in cancelleria il 28 giugno 1969 la

difesa della Regione si oppone all'accoglimento della richiesta di

sospensione:

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della

definizione della causa, venga disposta la sospensione dell'esecuzione

del provvedimento impugnato;

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, M. 87, e 28 delle

Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in

accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei

Ministri con il ricorso notificato il 20 giugno 1969, ordina la

sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Giunta

regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021- 646;

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 ottobre 1

969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.