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Ordinanza 112/1969 ECLI:IT:COST:1969:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si è costituita

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 112/1969 · Corte costituzionale: riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si è costituita

Parole chiave

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calcolo delle prestazioni complementari sussidi per premi di cassa malati mantenimento della previdenza determinazione di contributi provvisori rideterminazione degli alimenti indennità suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
1443, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti

per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, promosso con

ordinanza 3 dicembre 1968 del tribunale di Genova nel procedimento

civile vertente tra la S.I.T.A. s.p.a. e l'I.N.A.M. Istituto nazionale

per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 51 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961,

n. 1443, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che peraltro nei motivi dell'ordinanza si fa riferimento soltanto

al quarto comma dell'articolo stesso, in quanto dispone che la misura

dell'addizionale per l'assicurazione malattie ai pensionati è

determinata in relazione al fabbisogno di ciascun gestore, in modo che

non sarebbe indicato alcun principio o criterio direttivo idoneo a

circoscrivere e vincolare l'attività di Governo;

che perciò la questione deve ritenersi precisata con il

riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si è costituita

in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio

1969, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 31

dicembre 1961, n. 1443, in riferimento al citato art. 76 della

Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare la predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1961,

n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per

l'assicurazione ohbligatoria contro le malattie, proposta dal tribunale

di Genova con ordinanza 3 dicembre 1968 in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.