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Sentenza 100/1969 ECLI:IT:COST:1969:100 Generato dall'IA

Sentenza 100/1969 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 100/1969
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge

Regesto Legislator

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Sentenza 100/1969 · Corte costituzionale: 1069, convertito in legge

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo

comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge

10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione

sui cementi e sugli agglomerati cementizi), promosso con ordinanza

emessa il 6 ottobre 1967 dal tribunale di Bologna nel procedimento

civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali

(S.A.G.I.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n.

33 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per l'Amministrazione finanziaria.

:

Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni

industriali (S.A.G.T.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, il

tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa

Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo

comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge

10 dicembre 1954, n. 1159. 511115

Nell'ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il

principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole

leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria dello

Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i

precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di

giustizia.

Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione finanziaria

dello Stato si è rimessa alla Corte.

:

Questa Corte, com'è noto, in numerose precedenti pronuncie (sent.

n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l'illegittimità

costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione.

La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione

della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo

comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge

10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione

sui cementi e sugli agglomerati cementizi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.