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Ordinanza 9/1968 ECLI:IT:COST:1968:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca

Regesto Legislator

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Ordinanza 9/1968 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca

Parole chiave

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utilizzazione del fondo fondo serviente vigilanza sulle fondazioni fondo espropriato proprietà fondiaria agricola costituto possessorio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b,

del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del

contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527,

promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca

nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa

Calogero, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Sciacca emessa il 5

maggio 1967 nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e

Costa Calogero, è stata proposta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n.

273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, il quale subordina

al parere dell'Ispettorato compartimentale agrario il rilascio di un

fondo condotto in affitto e soggetto a proroga legale, quando il

proprietario dichiari di voler eseguire opere di trasformazione

agraria, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967, questa Corte ha dichiarato

non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli

stessi termini anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C. P.S. 1 aprile 1947, n.

273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla

legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102

della Costituzione, promossa con ordinanza 5 maggio 1967 del Tribunale

di Sciacca.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.