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Sentenza 87/1968 ECLI:IT:COST:1968:87 Generato dall'IA

Sentenza 87/1968 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 87/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cavalca Luciano per l'inabilitazione di Cavalca Nerina Vittoria Enrica,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Sentenza 87/1968 · Corte costituzionale: Cavalca Luciano per l'inabilitazione di Cavalca Nerina Vittoria Enrica,

Parole chiave

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impedimento processuale censure procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento diritto di essere sentito censura costituzionale domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
relazione al primo comma dell'art. 24 della Costituzione perché limita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 713 del

Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio

1967 dal presidente del Tribunale di Milano sul ricorso prodotto da

Cavalca Luciano per l'inabilitazione di Cavalca Nerina Vittoria Enrica,

iscritta al n. 240 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

:

Il presidente del Tribunale di Milano, giudicando sul ricorso di

inabilitazione prodotto dal prof. Luciano Cavalca contro la sorella

Nerina Vittoria Enrica, con ordinanza 14 luglio 1967 ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 713 del Codice di

procedura civile. Ha rilevato che il pubblico ministero, avvalendosi

della facoltà prevista nel citato articolo, aveva chiesto che venisse

senz'altro rigettato il ricorso, assumendo che nessun elemento era

stato addotto per convalidare la domanda di inabilitazione; e ha

ritenuto che la norma predetta fosse costituzionalmente illegittima in

relazione al primo comma dell'art. 24 della Costituzione perché limita

la facoltà del cittadino di agire in giudizio, e in relazione inoltre

al secondo comma dello stesso art. 24 perché, essendo il provvedimento

di rigetto della istanza ammesso senza che il ricorrente abbia la

possibilità di far valere le sue ragioni per provocare il

proseguimento della sua azione, viola il principio del contraddittorio

e il diritto della difesa. Non vale, secondo il presidente del

Tribunale, che l'istanza potrebbe essere riproposta, perché

l'interessato non può essere costretto a iniziare un nuovo

procedimento e a proporre nuovi elementi di giudizio se ignora per

quale motivo quelli precedentemente esposti non erano stati ritenuti

idonei a giustificare la prosecuzione dell'azione. Infine l'ordinanza

rileva che la norma non prevede alcuna possibilità di gravame avverso

il decreto di rigetto e pertanto viola ancora una volta il secondo

comma dell'art. 24 della Costituzione e il successivo art. 111 della

stessa, giacché contrasta con i diritti della difesa il non poter

interloquire sui motivi di un provvedimento da cui dipende l'ulteriore

svolgimento del processo e il non poter proporre gravame contro il

medesimo.

L'ordinanza è stata notificata alle parti private il 24 e il 26

luglio 1967, al pubblico ministero il 21 stesso mese e al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 22 successivo; è stata comunicata ai

Presidenti delle due Camere l'8 agosto 1967. L'ordinanza è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 dicembre

1967, n. 307.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte e la causa è stata

trattata in camera di consiglio il 22 maggio 1968.

:

1. - La norma impugnata si suole spiegare con la necessità di

preservare l'interdicendo o l'inabilitando da istanze avventate e

impone al giudice una delibazione preliminare della domanda, onde

accertare se essa abbia parvenza di fondatezza.

Questo procedimento lede il diritto di difesa della parte istante

in quanto permette al Tribunale di rigettarne senz'altro la domanda su

richiesta del pubblico ministero, senza prescrivere che quest'ultima

sia comunicata alla parte, così da permetterle di contraddire mediante

l'esposizione di ragioni ulteriori. Vero è che il Tribunale può anche

respingere la richiesta del pubblico ministero; ma l'inesistenza di un

suo dovere di accoglierla non esclude che resti leso il diritto di

difesa nel caso in cui ritenga di farla propria. Vero è pure che

l'istanza respinta può essere riproposta; ma tale possibilità non

migliora la posizione della parte attrice, non essendo imposto al

pubblico ministero di motivare la sua richiesta e rimanendo la parte

conseguentemente all'oscuro delle ragioni che hanno indotto a domandare

e a decidere che il procedimento venga arrestato.

2. - La questione ha punti in comune con quella risolta con la

sentenza 23 giugno 1965, n. 70, a proposito dell'art. 274, secondo

comma, del Codice civile; nella quale furono prospettati argomenti non

dissimili da quelli ora esposti. In tale sentenza si rilevò pure che

la non impugnabilità del provvedimento del Tribunale non consentiva

alla parte di interloquire sui motivi di un provvedimento da cui

dipende l'ulteriore svolgimento del processo; e queste considerazioni

vengono fatte proprie dall'ordinanza per sorreggere il dubbio di

costituzionalità di quella parte della norma che non prevede

l'impugnazione del provvedimento del presidente del tribunale.

Ma la sentenza richiamata nell'ordinanza provvedeva riguardo ad una

norma che espressamente escludeva ogni reclamo, mentre la disposizione

ora impugnata non contiene uguale esclusione, e la sia pure scarsa

giurisprudenza è nel senso della reclamabilità. Il dissenso che su

tale opinione si è manifestato in dottrina si compone dando alla norma

quel significato che meglio corrisponde al precetto costituzionale ora

invocato; e cioè intendendola nel senso della reclamabilità, proprio

perché essa non viene negata, come faceva invece l'art. 274, secondo

comma, del Codice civile, oggetto della suddetta sentenza 25 giugno

1965, n. 70. È vero che la Corte in precedenza (13 maggio 1965 n. 41)

aveva deciso che l'ordinamento non garantisce il doppio grado di

giurisdizione; ma è anche vero che in un'altra fattispecie normativa,

in base alla quale, come per quella odierna, erano consentite

determinazioni discrezionali, la Corte ha notato che la mancanza del

doppio grado dava la misura della gravità delle conseguenze che

avrebbero potuto derivarne (7 giugno 1963, n. 110).

Sotto questo secondo profilo, la questione proposta si palesa

perciò infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 713, primo

comma, secondo periodo, del Codice di procedura civile, nella parte in

cui permette al Tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza

istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di

interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia

richiesta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.